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LA MANCATA NOMINA DEI RLS

Lunedì 20 luglio 2009



Il Decreto Legislativo 81/08, all’art. 2, definisce il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, di seguito citato come RLS, “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”. Il medesimo Decreto 81/08 successivamente, all’art. 18, tra gli obblighi dei datori di lavoro in ordine al RLS prevede:

• la consegna tempestiva al RLS, su richiesta di questi, di copia del documento di valutazione dei rischi, e l’accesso ai dati relativi agli infortuni sul lavoro;

• consultare il RLS nell’ipotesi di valutazione dei rischi, nomina RSPP ecc.;
• comunicare all’Inail i nominativi dei RLS.

Una intera Sezione (la VII) del titolo I del D.L.vo 81/08 è dedicata al tema “Consultazione e partecipazione dei Rappresentanti dei Lavoratori” e prevede, all’art. 47, che:

• in tutte la aziende, o unità produttive, è eletto o designato il RLS;
• nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’art. 48;

• nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il RLS è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

Da questo complesso di norme emerge con nettezza l’esigenza che siano eletti o designati i RLS in linea formale potendo, tuttavia, accadere che essi non vengano nominati come indicato nella tabella di seguito:

 

Possibili casi

Obblighi del Datore di Lavoro (D.L.)

I lavoratori eleggono o designano il/i RLS

 

 

 

ê       Il D.L. ne comunica il nominativo all’INAIL entro il 31 Marzo di ogni anno (solo per il 2009 tale obbligo è stato prorogato al 16 Maggio) 

ê       Il D.L. provvede ad inviare il/i RLS al corso di formazione presso un’agenzia formativa accreditata

I lavoratori non eleggono un RLS al proprio interno (In questo caso devono darne comunicazione al D.L.)

 

 

 

ê       Il D.L. non deve fare alcuna comunicazione all’INAIL 

ê       Il D.L. comunica all’ organismo paritetico la mancata elezione del RLS 

ê       A seguito della comunicazione del nominativo del RLS territoriale da parte dell’organismo paritetico, il D.L. deve versare al fondo specifico istituito presso l’INAIL una cifra corrispondente a 2 ore lavorative annue per ciascun dipendente 

 

In entrambi i casi il D.L. ha l’obbligo di informare i propri lavoratori sul loro diritto ad eleggere un RLS e su quelle che sono le sue funzioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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