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MANIGLIONI ANTIPANICO

Giovedì 21 febbraio 2013



Si informano le aziende clienti che in data 16/02/2013 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 06/12/2011 modifica al decreto del  03/11/2004  relativo ai dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo (maniglioni antipanico) nelle attività soggette; essi  devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
casi in cui è consentito l’uso di dispositivi conformi alla UNI EN 179 oppure UNI EN 1125
     - attività aperte al pubblico, ma dove la porta di uscita sia utilizzabile da non più di 9 persone
     - attività non aperte al pubblico, ma dove la porta sia utilizzabile da un numero compreso tra 10 e 25 persone
casi in cui è obbligatorio l’uso di dispositivi conformi all norma UNI EN 1125
     - attività aperte al pubblico e dove la porta sia utilizzabile da più di 9 persone
     - attività non aperte al pubblico e dove la porta sia utilizzabile da più di 25 persone
     - attività con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi di incendio con più di 5 lavoratori addetti

Nel caso in cui i dispositivi installati non rispettassero i requisiti sopra citati dovranno essere sostituiti.

Inoltre si fa presente che dall'entrata in vigore dei decreti di riferimento discendono i seguenti obblighi:
il produttore deve
- fornire istruzioni per la scelta in relazione all’impiego per l’installazione e la manutenzione
l’installatore deve
- effettuare l’installazione osservando tutte le istruzioni fornite dal produttore, redigere, sottoscrivere e consegnare all’utilizzatore una dichiarazione di corretta installazione.
l’utilizzatore deve
- conservare la dichiarazione di corretta installazione
- effettuare la corretta manutenzione del dispositivo osservando le istruzioni fornite dal produttore
- annotare le operazioni di manutenzione sul registro antincendio

 

 

 

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