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SISTRI – Modifiche e integrazioni -

Martedì 02 marzo 2010



Il Decreto Ministeriale del 15 febbraio 2010, entrato in vigore il 1 marzo 2010, apporta alcune importanti modifiche ed integrazioni al D.M. del 17 dicembre 2009 che ha istituito il SISTRI (Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti).

Le principali correzioni riguardano i seguenti aspetti :

A. La proroga di trenta giorni dei termini di iscrizione per i soggetti sia del gruppo 1 (che ora devono iscriversi entro il 31 marzo 2010) sia del gruppo 2 (che ora devono iscriversi entro il 30 aprile 2010)

B. Modifica della definizione di delegato (Art. 12, D.M. 17/12/09) come indicato nella tabella di seguito: 

DM 17/12/2009

DM 15/02/2010

Soggetto a cui, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, sono stati delegati i compiti e le responsabilità relative alla gestione dei rifiuti per ciascuna unità locale. Qualora l’Operatore non abbia indicato un delegato alla gestione dei rifiuti, per Delegato si intenderà il rappresentante legale dell’Operatore.

 

 

 

 

Soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, e' delegato dall'impresa all'utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed e' attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l'impresa non abbia indicato, nella procedura di iscrizione, alcun "Delegato", le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale della impresa».

C. Chiarimento delle modalità di pagamento dei contributi di iscrizione (art. 5, Decreto Ministeriale 15/02/10 che integra l’Allegato II del DM 17/12/09) per cui si stabilisce che per le imprese, ad esclusione di quelle di raccolta e trasporto rifiuti, il contributo, determinato in relazione alla tipologia di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) è dovuto :

1. Per ciascuna unità locale e per la sede legale, qualora quest’ultima produca e/o gestisca rifiuti;
2. Per ciascuna operazione di recupero o smaltimento svolta all’interno dell’unità locale o della sede legale, qualora quest’ultima produca e/o gestisca rifiuti;
3. Per le unità locali, in cui insistano più unità operative, in cui sia stato richiesto un dispositivo USB per ciascuna unità operativa.

D. Modifica della modulistica d’iscrizione, secondo il nuovo allegato del D.M. 15/02/10  (solo per coloro che non si sono  ancora iscritti).

E. Estensione anche agli inceneritori dei sistemi di video sorveglianza (con il precedente decreto tale sistema era contemplato solo per le discariche).

F. Richiesta di prenotazione al ritiro rifiuti da parte del produttore/detentore nei confronti del trasportatore 4 ore prima (e non più 8 ore prima ai sensi D.M. 17/12/09) e conferma al trasporto 2 ore prima del ritiro (rispetto alle 4 ore precedentemente previste).

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