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LA COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI RLS DOPO IL D. LGS 106/2009
Lunedì 31 agosto 2009
Il Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106 modifica l’art. 18 comma 1, lett. aa) del D.lgs. n. 81/2008 che stabiliva l’obbligo di comunicare entro il 31 marzo di ogni anno il nominativo dell’RLS all’INAIL (e all’IPSEMA per la gente di mare) anche in assenza di variazioni della persona preposta a tale ruolo.
Tale norma (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 5 agosto 2009, con decorrenza a partire dal 20 agosto 2009) sancisce in sostanza che la comunicazione non va più effettuata con cadenza annuale, ma solo in caso di nuova nomina o designazione e che, in fase di prima applicazione, l’obbligo riguarda i nominativi dei RLS già eletti o designati.
In base ad essa, i datori di lavoro che hanno già provveduto alla comunicazione dell’RLS con riferimento alla situazione in essere al 31 dicembre 2008, come prescritto dal D.Lgs 81/08, non devono ripetere l’adempimento, salvo che non siano intervenute variazioni di nomine o designazioni dei RLS nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2009 ed il 25 agosto 2009.
In quest’ultimo caso devono provvedere ad una nuova comunicazione telematica, seguendo le modalità operative indicate sul sito dell’INAIL, attraverso il “Punto Cliente”. Ad operazione completata la procedura rilascia la stampa della ricevuta della comunicazione effettuata.
Nel caso in cui problemi di carattere tecnico non consentano il buon fine dell’inserimento dei dati per via telematica, ne è ammessa eccezionalmente la segnalazione tramite fax al n. 800 657 657, utilizzando il modello scaricabile dal sito INAIL o richiedibile alle sedi dell’Istituto.
I datori di lavoro che, al contrario, non hanno finora effettuato alcuna comunicazione, pur in presenza di RLS eletti o designati, devono provvedere ora all’adempimento, con le predette modalità.
Coloro i quali versano in una situazione diversa rispetto alle due precedenti, comunicheranno il nominativo in occasione di prima elezione o designazione del RLS.